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Il Provvedimento IVASS n. 46/2016, disciplina la procedura di presentazione dei Reclami agli intermediari assicurativi. Ai sensi del Regolamento, per Reclamo si intende "dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confrontidi un'impresa di assicurazione, di un intermediario assicurativo o di un intermediario iscritto nell’elenco annesso, relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto". Modalità di trasmissione dei reclami e recapiti Il contraente, l’assicurato, il beneficiario e il danneggiato hanno la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario o all’impresa di assicurazione.
Posta ordinaria o raccomandata: RISK PLACER SRL PIAZZALE UNGHERIA N. 73 90141 PALERMO L’intermediario è tenuto a dare risposta scritta entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Il contraente/assicurato o l’avente diritto ha facoltà di presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile. |